Roma, 6 mar – Si introduce poi un’ulteriore presunzione all’interno dell’articolo 52 del codice penale, in base alla quale sarebbe sempre da considerarsi in stato di legittima difesa colui che, legittimamente presente all’interno del domicilio (da intendersi in senso ampio, quale luogo ove venga esercitata attività commerciale, imprenditoriale o professionale), agisca al fine di respingere l’intrusione posta in essere dal malintenzionato di turno con violenza o minaccia. Il testo interviene sulla disciplina dell’eccesso colposo (art. 55 del codice penale), escludendo, nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilità di chi, trovandosi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità. Infine la legge inasprisce il quadro sanzionatorio per una serie di reati contro il patrimonio: violazione di domicilio e l’ipotesi aggravata che ricorre quando la violazione di domicilio è commessa con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato; furto in abitazione, furto con strappo e condotte aggravate; rapina e ipotesi aggravate e pluriaggravate.
(Sis)