Roma, 15 mar – Situazione diversa per le coppie di fatto, per cui il contratto di convivenza è il modo per determinare gli effetti economici del loro rapporto di convivenza. Si tratta di un contratto tipico, introdotto dalla legge sull’unione civile n. 76 del 2016, con cui le parti possono disciplinare i loro rapporti economici e persino adottare il regime della comunione legale. È però preclusa alle coppie di fatto la possibilità di costituire un fondo patrimoniale, facoltà quest’ultima ad oggi riservata solo ai coniugi e agli uniti civilmente. “Anche su questo punto ritengo che, sia pure con gli opportuni adeguamenti, il legislatore possa intervenire dando la possibilità alle coppie di fatto di utilizzare negozi tipici con finalità destinatorie allo scopo di far fronte ai bisogni della convivenza” aggiunge De Martinis. I conviventi, ad oggi, non possono adottare il regime della comunione legale e neppure assumere validamente l’obbligo del pagamento di una penale per il caso della rottura della convivenza perché con una simile pattuizione si violerebbe la libertà di vita personale. “Per lo stesso motivo, la clausola di ‘reperibilità video anti-corna’, spesso citata dalla cronaca rosa in merito agli accordi prematrimoniali delle star di Hollywood, è assolutamente inimmaginabile nel nostro sistema ed è chiaramente illegittima, al di là della limitata o meno possibilità, ad oggi, degli accordi prematrimoniali” continua De Martinis. Proprio di questi giorni la notizia che, dopo i tentativi falliti negli scorsi anni, all’interno del comma B dell’articolo 20 del ddl “semplificazioni” è prevista una delega al governo sulla messa a punto degli accordi prematrimoniali fino ad ora vietati in Italia: “Finalmente qualcosa si muove, ma bisogna premettere che il disegno di legge prevede accordi prematrimoniali meno stringenti rispetto al modello anglosassone, in cui le parti in causa possono inserire clausole e condizioni che agli occhi degli italiani potrebbero risultare assurde. Ad esempio, nel nostro caso sarà escluso l’affidamento dei figli, sebbene sarà possibile definire i criteri per la loro educazione scolastica” conclude De Martinis. (PO / red)