Bruxelles, 19 mar – Importante decisione della Corte di Giustizia nell’interpretazione del Regolamento di Dublino per quanto attiene allo Stato competente a rispondere a una richiesta d’asilo. Nella causa Jawo i giudici ricordano che eventuali carenze nel sistema sociale dello Stato membro interessato, in questo caso l’Italia, non consentono – da sole – di pervenire alla conclusione dell’esistenza di un rischio di subire un trattamento inumano o degradante e quindi trasferiscono automaticamente la competenza a verificare i presupposti per la protezione umanitaria a un secondo Stato membro in cui il richiedente asilo si sia nel frattempo rifugiato. Condizioni di vita caratterizzate da un elevato grado di precarietà o da un forte degrado, secondo la Corte, non raggiungono la soglia dell’inumanità quando non implichino un’estrema deprivazione materiale che ponga il soggetto in una situazione di gravità tale da poter essere assimilata a un trattamento inumano o degradante. Esaminato il caso del signor Abubacarr Jawo, cittadino del Gambia che aveva raggiunto l’Italia via mare e qui presentato una prima domanda di asilo per poi trasferirsi in Germania, i giudici europei sottolineano però come il richiedente protezione internazionale possa far valere che, scaduto il termine di sei mesi per esaminare la sua richiesta senza che alcuna decisione sia stata presa, il “secondo” Stato membro divenga competente per l’esame della sua domanda. (Gif / UE)