Roma, 21 mar – Il cosiddetto decretone modifica, la disciplina relativa al pensionamento anticipato, attraverso l’introduzione di nuovi istituti (Quota 100), la proroga di altri già esistenti (APE sociale e Opzione donna) e l’esclusione, ricorrendo determinate circostanze, dell’adeguamento alla speranza di vita dei requisiti contributivi previsti per l’accesso al pensionamento anticipato. L’articolo 14 introduce in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, la possibilità di conseguire la pensione anticipata in presenza di un requisito anagrafico pari a 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni in favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati (con esclusione di quelli iscritti alle Casse professionali). Per il conseguimento del suddetto requisito contributivo, coloro che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni previdenziali interessate da quota 100, possono ricorrere all’istituto del cumulo gratuito dei periodi assicurativi non coincidenti nelle richiamate gestioni amministrate dall’INPS. La pensione anticipata in oggetto non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. Dall’ambito del nuovo istituto è escluso il comparto difesa e sicurezza (Forze Armate, Forze dell’ordine e VV.FF).
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