Bruxelles, 11 apr – In caso di ritardo del volo, il passeggero che intende chiedere un indennizzo deve rivolgersi a una corte del Paese in cui ha sede la compagnia aerea – in questo caso Ryanair e quindi l’Irlanda – oppure al tribunale di partenza o di arrivo del volo ed il semplice fatto che il vettore aereo abbia una succursale anche nello Stato di destinazione del volo non è sufficiente a modificare la competenza giurisdizionale lasciando il passeggero libero di scegliere un magistrato a suo piacimento nello stato di arrivo. Lo ha stabilito oggi la Corte di giustizia in una causa portata all’attenzione dei giudici comunitari dal Tribunale commerciale n ° 1 di Gerona, Spagna che opponeva un passeggero che aveva acquistato online un biglietto aereo per un volo operato da Ryanair tra Porto (Portogallo) e Barcellona (Spagna), a Ryanair. Secondo la Corte, il regolamento sui diritti dei passeggeri aerei e la normativa internazionale stabiliscono che la giurisdizione competente potrebbe situarsi nel luogo di partenza (Porto, Portogallo) o nel luogo di arrivo (Barcellona, Spagna) del volo interessato, oppure nel luogo in cui Ryanair ha la sua sede sociale (Dublino, Irlanda). Non è invece applicabile la competenza speciale in favore del consumatore (che prevede la possibilità di scegliere un tribunale presso il domicilio del consumatore), perché espressamente escluso dal regolamento. Il fatto che Ryanair possieda una succursale nella circoscrizione dell’autorità giurisdizionale scelta, senza che questa succursale abbia avuto un ruolo nel rapporto giuridico tra la compagnia e il passeggero di cui trattasi – non è sufficiente per stabilire la competenza. (Gif / UE)