Ai sensi della legge 459/2001,emanata in attuazione dell’ articolo 48 della Costituzione, possono esercitare il diritto di voto all’ estero soltanto i cittadini italiani residenti all’ estero e iscritti all’ Aire. A questi, in base al decreto legislativo 223/2012, valido solo per le prossime elezioni politiche, si aggiungono alcune categorie di elettori temporaneamente all’ estero per motivi di servizio (appartenenti alle Forze armate e di polizia impegnati in missioni internazionali; dipendenti di amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome temporaneamente all’ estero per motivi di servizio; professori e ricercatori universitari di ruolo anch’ essi temporaneamente all’ estero per motivi di servizio). E’ quanto chiarisce il Ministero degli Affari esteri, in seguito alle polemiche sopraggiunte alla denuncia degli studenti italiani attualmente impegnati all’ estero per il programma Erasmus. “Un’ estensione del voto all’ estero ad elettori che vi si trovino per periodi inferiori a 12 mesi – spiega in una nota la Farnesina – e che quindi per legge non possono iscriversi all’ Aire (quali ad esempio il personale delle Ong e gli studenti universitari) richiederebbe una modifica dei meccanismi previsti dalla normativa vigente”. Pertanto, “analogamente a quanto accade a coloro che in Italia si trasferiscono per alcuni mesi in un luogo diverso da quello di residenza anagrafica, gli elettori temporaneamente all’ estero non rientranti nelle categorie di cui sopra possono votare soltanto recandosi ai seggi istituiti presso il proprio comune d’ iscrizione elettorale in Italia”. (Red- 18 gen)