“Nel caso che il Romano Pontefice rinunci al suo ufficio, si richiede per la validità che la rinuncia sia fatta liberamente e che venga debitamente manifestata; non si richiede invece che qualcuno l’accetti”. Lo si legge nel canone 332 del Codice di diritto canonico, unico passaggio nella storia nelle leggi vaticane dedicato alla possibilità della abdicazione del Papa. Il testo risale al 1983 ma si rifà ad una possibilità sancita dal Codice del 1917 che a sua volta aggiorna la prima regola mai scritta sulla rinuncia al soglio pontificio che non a caso venne sottoscritta da Celestino V, il papa del “gran rifiuto”, e quindi redatta dal suo successore Bonifacio VIII nella “costituzione Quoniam”. Da questo testo in poi si cominciò a considerare legittima la rinuncia all’ufficio papale purché fatta per “iusta causa” e rimessa alla libera coscienza del Papa. Ma, se “costituzionalmente” la rinuncia al pontificato è contemplata, teologicamente non lo sarebbe, in quanto il Papa, come vicario di Cristo, non può rinunciare al compito “divino” affidatogli. In anni recenti fu proprio il cardinale Vincenzo Fagiolo – uno dei massimi esperti di diritto canonico del dopo-Concilio, eletto nel 1990 presidente del Pontificio Consiglio per l’Interpretazione dei Testi Legislativi – a sottolinearlo, in uno studio consegnato a Giovanni Paolo II alle soglie del 2000 (il cardinale morirà 82enne il 22 settembre 200). Lo studio era stato commissionato proprio da Wojtyla, nel 1996. Il papa polacco, quando ancora non aveva ricevuto la diagnosi sul Parkinson (la avrà nel 2001) ma era stato già operato per un tumore al colon (nel 1992) aveva dato il compito a Fagiolo di studiare i fondamenti non solo giuridici ma appunto dottrinali che potessero sostenere la legittimità della dimissioni del Papa. Il risultato fu un documento, custodito negli archivi papali e che all’epoca rimasto segreto. E che sembra ebbe il suo peso nel convincere Giovanni Paolo II a proseguire nel suo mandato malgrado il proprio decadimento. In esso in sostanza Fagiolo, riprendendo una tesi già sostenuta da Innocenzo III, considerava non lecita la rinuncia eccetto che in caso di incapacità mentale. E sosteneva che l’età e la salute non sono ragioni sufficienti. Sebbene considerato “segreto” si trova un ampio sunto di questo documento nel sito internet della parrocchia di Santo Stefano di Novellara (www.novellara.net/home/index.php?option=com_content&task=view&id=98&Itemid=23). (Grm – 11 feb)