– Bruxelles, 11 lug – Per la definizione delle regole sul mandato la Commissione ha valutato le misure prese dai 27 Stati membri per attuare la decisione-quadro nel diritto nazionale, dal 2005 fino al 1° giugno 2007. Per questo la Commissione si è fondata non solo su un’analisi delle varie leggi nazionali di attuazione, ma anche sui commenti formulati dagli Stati membri in seguito alla pubblicazione del primo rapporto, nonché sui dati trasmessi dal Segretariato generale del Consiglio. Il rapporto mira a individuare le buone pratiche degli Stati membri, nonché le difficoltà che permangono in materia di attuazione del mandato d’arresto europeo. Il mandato è applicabile nei 27 Stati membri dell’Unione europea, che tutti hanno recepito la decisione-quadro nella propria legislazione. L’articolo 32 della decisione-quadro lascia scegliere agli Stati membri la data dalla quale intendono applicare il mandato d’arresto europeo ai reati commessi, purché tale data non sia posteriore al 7 agosto 2002. La Francia, per esempio, ha scelto la data del 1° novembre 1993: nessun mandato d’arresto europeo potrà quindi essere eseguito se i fatti sono anteriori al 1° novembre 1993. L’Austria e l’Italia hanno fatto anche una dichiarazione nel quadro dell’articolo 32. La Repubblica ceca e il Lussemburgo, da parte loro, hanno fatto una dichiarazione che non è conforme alle disposizioni dell’articolo 32 della decisione-quadro, giacché verte su mandati d’arresto europei per i quali i due paesi sono gli Stati emittenti oltre che riceventi. Per la Repubblica ceca, questa difficoltà è stata risolta adottando una modifica della legge di attuazione, entrata in vigore il 1° luglio 2006. Inoltre, la Repubblica ceca accetta d’ora in poi ed emette mandati d’arresto per reati compiuti anteriormente al 1° novembre 2004, tranne nel caso dei propri cittadini. In linea generale, qualora fosse impossibile applicare il mandato europeo, sono d’applicazione le norme giuridiche ordinarie o semplificate in materia di estradizione. Alcuni Stati membri hanno aggiunto motivi di rifiuto non previsti dalla decisione-quadro, in totale contrasto con le disposizioni della stessa. Un esempio è offerto dall’Italia, la quale vieta la consegna se il reato per cui il mandato d’arresto europeo viene spiccato è di natura politica. Questo paese vieta l’esecuzione di un mandato anche se la vittima ha dato il proprio assenso all’atto costitutivo del reato, se la persona ricercata è un cittadino italiano che ignorava che il comportamento incriminato non era lecito, o ancora se si trattava di una donna incinta o della madre di bambini di età inferiore ai tre anni, che vivevano con essa, tranne per casi di eccezionale gravità, se l’infrazione era stata commessa per forza maggiore o in modo fortuito, se le prove o i motivi su cui il mandato si fondava erano insufficienti, e infine se l’ordinamento dello Stato di emissione non comportava limiti alla detenzione provvisoria, come avviene ad esempio in Belgio e in Lussemburgo. Tra i paesi che ricevono il maggior numero di mandati d’arresto europei, nel 2005 al primo posto il Regno Unito, seguito da Spagna, Francia e Paesi Bassi. Il Portogallo, la Francia, la Slovenia, la Polonia e Cipro, come spiegato in precedenza nella risposta alla domanda “D’ora in poi tutti i paesi accetteranno di consegnare i loro cittadini?”