– Roma, 9 lug – La retribuzione annua accantonabile corrisponde a quella di competenza dell’anno, costituita da tutti i compensi esigibili nell’anno stesso (anche se corrisposti successivamente) ad eccezione dei rimborsi spese. In merito al principio della “non occasionalità”, la giurisprudenza afferma che si devono escludere solo i compensi sporadici ed occasionali, cioè quelli collegati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite, mentre devono essere considerati nella retribuzione utile tutti gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto lavorativo o connessi alla particolare organizzazione del lavoro o in diretta dipendenza con le mansioni stabilmente svolte dal lavoratore in seno all’azienda. La Fondazione Studi ha sottolineato che il compenso per lavoro straordinario deve essere escluso dalla retribuzione utile per il Tfr solo se viene erogato per prestazioni a carattere saltuario, legate ai cosiddetti “picchi anomali” e che devono essere inclusi i compensi corrisposti in modo forfettizzato o a cadenza fissa dal datore di lavoro a titolo di maggiorazione per il lavoro straordinario. La contrattazione collettiva, comunque, può includere o escludere alcuni emolumenti dalla base di calcolo del Tfr purché si tratti di una previsione chiara ed univoca, contenuta in contratti collettivi che siano stati stipulati dopo l’entrata in vigore della legge n. 297/82. (SEGUE)