– Roma, 9 lug – Quanto al computo delle retribuzioni in natura, la Fondazione ha sottolineato che per il calcolo è necessario determinare il valore normale del bene o servizio. Riguardo alle autovetture concesse al lavoratore per uso personale, non esistono disposizioni normative che stabiliscano un criterio univoco per la determinazione del valore da computare nella base di calcolo del Tfr e, dunque, il datore di lavoro deve determinarlo utilizzando un criterio di ragionevolezza. Alloggi: la giurisprudenza ha stabilito che per il computo nel Tfr deve essere considerato il valore corrispondente all’utilizzo dell’alloggio per esigenze personali e familiari del lavoratore tramite l’erogazione di un contributo mensile, in comodato gratuito o dietro pagamento del canone di locazione da parte del datore di lavoro. Mensa e buoni pasto: in base a quanto stabilito dall’art. 6 comma 3 del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, il valore del servizio di mensa e dei buoni pasto non può essere computato per il calcolo del Tfr (salvo deroga della contrattazione collettiva), ma un orientamento giurisprudenziale più recente attribuisce ad essi natura retributiva nel caso in cui il servizio sia accompagnato da un’indennità sostitutiva e solo in misura corrispondente al valore dell’indennità. Polizze assicurative: le polizze assicurative stipulate dal datore di lavoro in favore del lavoratore entrano nella base di calcolo del Tfr. L’indennità di trasferta fa parte della base di calcolo del Tfr solo se la trasferta rappresenta una modalità abituale della prestazione. Indennità sostitutiva del preavviso e indennità per ferie e permessi non goduti: anche se non è il corrispettivo di una prestazione di lavoro, l’indennità di preavviso ha natura retributiva ed è computabile nella base di calcolo Tfr. Allo stesso modo le indennità per ferie e permessi non goduti (che vengono corrisposte al termine del rapporto di lavoro) formano retribuzione utile ai fini del Tfr.