Roma, 12 lug – Il Contratto di unione solidale, ‘Cus’, testo base presentato oggi in commissione Giustizia del Senato, dal presidente Cesare Salvi, sostituisce interamente il testo dei ‘Dico’. Nel testo base sottoposto all’attenzione del Senato da Salvi, si specifica che il contratto di unione solidale è un contratto concluso fra due persone, anche dello stesso sesso, per l’organizzazione della vita in comune. Si specifica che il Cus non può essere stipulato, a pena di nullità, da persona minore di età, da persona interdetta per infermità di mente, da persona non libera di Stato, tra due persone che abbiano vincoli di parentela entro il secondo grado o che siano vincolate da adozione, affiliazione, tutela curatela o amministrazione di sostegno. Il cus è nullo anche se è stipulato da una persona condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra o sulla persona con la quale l’altra conviveva. Nel caso di persona rinviata a giudizio, o sottoposta a misura cautelare, la stipula è sospesa fino a quando non è pronunciata sentenza di scioglimento. Il contratto si stipula mediante dichiarazione congiunta davanti al giudice di pace o ad un notaio competente per il comune di residenza di uno dei due contraenti. Qualora l’atto sia stipulato da un notaio, questi deve trasmetterlo entro 10 giorni all’ufficio del giudice di pace competente per territorio per l’iscrizione nel registro. La volontà di modificare un contratto di unione solidale in vigore deve essere espressamente e congiuntamente dichiarata da entrambi i contraenti davanti al giudice di pace o al notaio. L’atto che porta le modifiche deve essere unito al contratto originario.