– Roma, 12 lug – Per ciò che riguarda il diritto di successione nel contratto di locazione, il testo Salvi recita: “qualora una delle parti dell’unione solidale sia titolare del contratto di locazione per l’alloggio comune, si applicano in caso di morte le disposizioni dell’articolo 1614”. Per la risoluzione del ‘Cus’ sono previsti quatro casi: Per comune accordo delle parti, per il matrimonio di uno dei due contraenti, per decisione unilaterale di uno dei due contraneti o in caso di morte di uno dei due contraenti. Nello specifico nel caso nel quale le due parti di comune accordo intendessero recedere dal ‘cus’, “rendono una dichiarazione congiunta al giudice di pace presso il cui ufficio è registrata la dichiarazione iniziale”. Nel caso invece di una volontà di una parte sola “la parte che intende porre fine al contratto, manifesta la propria volontà all’altro contranete per mezzo di una dichiarazione scritta da inviare al giudice di pace”. Nel caso che uno dei due si sposi deve “darne comunicazione al giudice di pace presso il cui ufficio è registrato il contratto, allegando il cetificato di nascita sul quale è riportata menzione del matrimonio”. Nel caso di decesso, “il supersite invia al giudice di pace copia dell’atto di decesso”. Per quanto riguarda le ‘categorie dei successibili’, “nella successione legititma l’eredità si devolve al coniuge, ai discendneti legittimi naturali, agli ascendneti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti, alla parte di unione solidale dopo nove anni dalla registrazione del contratto e allo Stato, nell’ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo”. Per la successione inerente alla parte di unione solidale nel ‘concorso’ con i parenti stretti, si legge che “quando la parte di unione solidale concorra con figli, legittimi o naturali, con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri, ha diritto ad un quarto dell’eredità”. Invece uno dei due contraenti il ‘cus’ “muore senza lasciare parenti oltre il sesto grado, alla parte di unione solidale si devolve tuttà l’eredità”. Per quanto riguarda la disciplina pensionistica il testo Salvi rimanda alla riforma del sistema previdenziale: “In sede di riordino della normativa previdenziale e pensionistica, la legge disciplina i trattamenti da attribuire alla parte superstite dell’unione solidale, stabilendo requisiti di durata minima dell’unione stessa e tenendo conto dei prevalenti diritti dei figli minori o non autosufficienti del defunto”.