Roma, 21 set – Disagi sociali o culturali non giustificano la violenza. Italiano lui, straniera lei. Per 23 anni Osvaldo G. ha sopportato le sue violenze maturate, a detta della donna, da un mancato adattamento a “stili e costumi di vita diversi”. Ora Charlotte D. K., sudafricana, rischia che le venga addebitata la separazione. A deciderlo è stata la Cassazione. L’uomo era stato condannato, prima dal Tribunale di Roma e poi dalla Corte d’appello capitolina, a corrispondere alla ex un assegno di mantenimento di 516 euro al mese. Lui aveva fin dall’inizio chiesto l’addebito della separazione alla compagna perché per 23 anni aveva subito da parte sua comportamenti violenti e vessatori. La donna si era difesa lamentando un forte disagio nell’adattarsi a nuove tradizioni. Per tutti quegli anni lui aveva sopportato in silenzio le sue violenze. I giudici scusarono Charlotte sostenendo che così per un comprensibile “disagio” dovuto “alla sua difficoltà a adattarsi a stili e costumi di vita assai diversi” da quelli in uso nel suo paese di provenienza. L’uomo, però, non ha rinunciato ed è ricorso in Cassazione sostenendo che gli atteggiamenti della donna erano contrari “ai doveri del matrimonio”. A quel punto il vento è cambiato. I giudici, questa volta, gli hanno dato ragione, giudicando che il comportamento della moglie sudafricana non poteva essere “assolto” in quanto “evidentemente difforme dallo standard dei valori sui quali la sostituzione italiana fonda il matrimonio”. Per la Cassazione, infatti, non si può sorvolare sui comportamenti “contrari ai doveri fondamentali del matrimonio, anche se spiegabili con la storia personale di uno dei due coniugi” quando proprio da queste condotte sia stata determinata “l’intollerabilità della convivenza”. Per la donna ora c’è il rischio di vedersi addebitare la colpa e di perdere il diritto di ricevere mensilmente il contributo di 516 euro. Insomma, per i giudici della Cassazione la corte territoriale aveva commesso un errore “nell’aver conferito alla eventuale ‘tolleranza’ del coniuge a fronte delle ventennali intemperanze una sorta di efficacia di esimente oggettiva”, mancando quindi di considerare se “detta tolleranza, irrilevante come stato soggettivo esprimente una impensabile accettazione consensuale delle angherie del coniuge, non sia invece – si legge nella sentenza – espressiva di una sostanziale cessazione della ‘affectio coniugalis’ e quindi della conversione del matrimonio in una protratta convivenza formale”. Una sentenza più che storica secondo Luigi Camilloni, presidente dell’Osservatorio Sociale, “una vera pietra miliare che dissipa ogni ragionevole dubbio per quanto riguarda l’applicazione degli standard dei valori sui quali la Costituzione italiana fonda il matrimonio”.