“È un complesso di norme che va visto nel suo insieme e serve a costruire un sistema fiscale più trasparente che semplifichi la vita sia al contribuente, ma migliori anche l’efficienza della macchina pubblica”: così il ministro dell’Economia e delle finanze Pier Carlo Padoan al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato in esame preliminare tre decreti attuativi della delega fiscale (che ora passano alle Camere per il prescritto parere). Si tratta del decreto legislativo sulla fatturazione elettronica tra privati; del decreto concernente misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese e di quello “recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente” sull’abuso di diritto. “Ne seguiranno altri entro metà giugno” spiega in conferenza stampa il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti. Tra le norme rinviate quella sulla soglia di depenalizzazione dei reati fiscali – ribattezzata “salva Berlusconi” – che tante polemiche aveva sollevato: “Dobbiamo ancora completare – afferma Padoan – il pacchetto che riguarda il sistema sanzionatorio nel suo complesso e lo faremo in modo complessivo. Non c’è nessuna tensione interna al governo su questa o altra questione della delega” assicura il titolare del dicastero di via XX Settembre. Norme rinviate a parte, le novità introdotte nel rapporto tra contribuente e fisco sono comunque di assoluto rilievo, a cominciare dalla fatturazione elettronica tra imprese, il cui utilizzo è facoltativo. Il decreto prevede, in via opzionale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate di tutte le fatture emesse e ricevute.
CONTROLLI FISCALI DA REMOTO. “Importanti novità – si legge nel comunicato del Consiglio dei ministri – riguardano anche le modalità nuove e semplificate per i controlli fiscali (che saranno dettagliate con un decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze). I controlli potranno essere effettuati, anche ‘da remoto’, riducendo così gli adempimenti dei contribuenti ed evitando di ostacolare il normale svolgimento delle attività. Viene poi esclusa la duplicazione nella richiesta di dati”. Altra novità contenuta nel decreto è quello che Palazzo Chigi definisce in “sostanza” come “il superamento dello scontrino a fini fiscali”. “Per tutti i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi (essenzialmente il settore del commercio) – spiega la nota – è prevista la facoltà di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi, in sostituzione degli obblighi di registrazione. L’opzione ha effetto per cinque anni e si estende di quinquennio in quinquennio” ma “resta comunque fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente (necessaria ad esempio per attivare una garanzia, o per dimostrare un avvenuto acquisto)”. Per i gestori dei distributori automatici la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati è obbligatoria. Per i soggetti che scelgono di avvalersi della fatturazione elettronica vengono meno gli obblighi di comunicazione relativi al cosiddetto “spesometro” e alle “black lists”. Inoltre, beneficiano di rimborsi Iva più veloci. Per quanto concerne il decreto che intende rafforzare il ruolo che il fisco deve svolgere a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese, l’obiettivo è quello di “ridurre i vincoli alle operazioni transfrontaliere e creare un quadro normativo quanto più certo e trasparente per gli investitori”.
ECCO L’ABUSO DI DIRITTO. Nel terzo decreto attuativo della delega l’abuso del diritto ed elusione fiscale si unificano in un unico concetto (inserendo un nuovo articolo nella legge sullo statuto del contribuente) che ha una valenza generale, con riguardo a tutti i tributi (imposte sui redditi e imposte indirette, fatta comunque salva la speciale disciplina vigente in materia doganale). I presupposti per l’esistenza dell’abuso sono: 1) l’assenza di sostanza economica delle operazioni effettuate (ossia operazioni che non perseguono obiettivi quali, ad esempio, sviluppo dell’attività o creazione di posti di lavoro, ma solo vantaggi fiscali; 2) la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito; 3) la circostanza che il vantaggio fiscale costituisca l’effetto essenziale dell’operazione. Nel procedimento di accertamento dell’abuso del diritto l’onere della prova della condotta abusiva grava sull’amministrazione finanziaria, mentre il contribuente è tenuto a dimostrare la sussistenza delle “valide ragioni extrafiscali” che stanno alla base delle operazioni effettuate. Il decreto introduce alcune novità in tema di termini di accertamento. A tutela del contribuente si prevede che il raddoppio dei termini in presenza di un reato penale sia possibile a condizione che la denuncia all’autorità giudiziaria da parte dell’Amministrazione finanziaria sia inviata entro i termini ordinari dell’accertamento. “Mentre frode, reati tributari, evasione, rientrano nell’ambito penale, l’abuso del diritto – specifica Padoan – ha natura amministrativa”. Con lo stesso decreto viene istituito un nuovo schema di relazioni tra l’Agenzia delle Entrate e i contribuenti (tax compliance) denominato “Regime di adempimento collaborativo”, valevole in via di prima applicazione per le imprese di maggiori dimensioni. (Roc – 21 apr)