In merito alle notizie stampa ed a quanto apparso su alcuni social media sulle procedure di consegna del materiale elettorale ai connazionali all’ estero in vista del referendum del 4 dicembre, la Farnesina precisa che “un eventuale tentativo di doppio voto sarebbe immediatamente identificabile in sede di scrutinio e conseguentemente annullato, poiché il codice elettore apparirebbe due volte. La stessa Legge 459/2001 prevede tale eventualità e dispone al riguardo, all’ articolo 14, comma 3, lettera c.. Tutti gli elettori sono informati del divieto del doppio voto, con apposito avviso contenuto nel foglio informativo inserito nel plico elettorale. Gli uffici consolari sono stati allertati che per ogni caso di doppia spedizione che venga segnalato, dovranno reiterare agli interessati l’ ammonizione di legge e fornire un prepagato per la restituzione del plico duplicato. L’ art. 5 del D.P.R. n. 104/2003 (Regolamento di attuazione della L. 459/2001) prevede la comunicazione e la diffusione dei dati degli elettori unicamente per finalità politico-elettorali. Gli elenchi “ostensibili” sono univoci, sicché i comitati referendari possiedono gli stessi indirizzi posseduti dagli uffici consolari. Chi non ha ricevuto il plico entro il 20 novembre può fare richiesta di un duplicato all’ ufficio consolare di riferimento”. (red – 21 nov)