Roma, 12 set – “In caso di morte di assicurato o pensionato anche se residente all’estero e iscritto presso una delle gestioni dell’Inps, per i familiari superstiti sorge il diritto a pensione se ricorre una delle seguenti condizioni: 1. che il pensionato deceduto sia titolare di pensione diretta (vecchiaia, anticipata, anzianità, inabilità e pensione di invalidità) ovvero avendone diritto, ne abbia in corso la liquidazione. In tali casi la pensione ai superstiti assume la denominazione giuridica di pensione di reversibilità; 2. che il lavoratore deceduto abbia maturato i seguenti requisiti: 15 anni di assicurazione e di contribuzione (n. 780 contributi settimanali) anche se totalizzati con i contributi versati all’estero in un Paese convenzionato con l’Italia; ovvero 5 anni di assicurazione e contribuzione (n. 260 contributi settimanali), di cui almeno 3 anni (n. 156 contributi settimanali) nel quinquennio precedente la data del decesso (requisiti perfezionabili con il cumulo della contribuzione estera accreditata in un Paese convenzionato con l’Italia)”. Lo chiariscono in una nota i deputati del Pd eletti all’estero Marco Fedi e Fabio Porta. “In tali casi la pensione ai superstiti assume la denominazione di pensione indiretta. Ovviamente per attivare il meccanismo della totalizzazione ai fini del diritto alla pensione ai superstiti si devono soddisfare i requisiti richiesti dalle singole convenzioni – proseguono Fedi e Porta -. Vale la penda ricordare che i superstiti del titolare di assegno ordinario di invalidità sono comunque considerati quali superstiti di assicurato, non essendo l’assegno reversibile. In favore dei familiari superstiti di un lavoratore assicurato nel regime retributivo o misto, nel caso in cui non sussista, alla data della morte del lavoratore, il diritto alla pensione indiretta, può essere riconosciuta una indennità per morte rapportata all’ammontare dei contributi versati”. (Red)