Roma, 21 mag – La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non separati e nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, essa compete a quest’ultimo per l’intero importo. Va sottolineato che nel caso in cui l’ulteriore detrazione per famiglie numerose sia di importo superiore all’Irpef dovuta, diminuita delle altre detrazioni per familiari a carico, per oneri e spese, nonché di ogni altra detrazione prevista da altre disposizioni normative, al contribuente spetta un credito di importo pari alla quota della nuova detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta dovuta. Ciò significa che la detrazione può automaticamente diventare un vero e proprio bonus fiscale. Tale credito può essere compensato, portato a nuovo o chiesto a rimborso. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 anche i contribuenti non residenti in Italia hanno diritto alle detrazioni ordinarie per carichi di famiglia se dimostrano di non godere, nel Paese in cui risiedono, di un beneficio fiscale assimilabile a quello per carichi di famiglia concesso in Italia, e che le persone a carico non possiedono un reddito complessivo superiore al limite di 2.840,51 euro.
(Cat)