Lussemburgo, 23 apr – Con la sentenza odierna, il Tribunale respinge il ricorso della CRM, pur muovendo alla Commissione una serie di rimproveri. Il Tribunale rileva, innanzitutto, che la Commissione non ha commesso errori di diritto ritenendo che sussista un legame tra la reputazione del prodotto, anche industriale, e la sua origine geografica. Il Tribunale sottolinea, a questo proposito, che tale legame esiste in ragione di fattori umani. Infatti, grazie alle tecniche di fabbricazione della piadina, trasmesse in Romagna di generazione in generazione, inizialmente per il consumo immediato e poi per la consumazione differita, e grazie agli eventi socio-culturali organizzati dalla popolazione romagnola, il consumatore associa l’immagine della piadina romagnola, a prescindere dalle modalità artigianali o industriali di realizzazione, al territorio della Romagna. Il Tribunale ritiene, invece, che la Commissione, non avendo tenuto in considerazione l’avvenuto annullamento del disciplinare di produzione da parte del TAR Lazio, abbia svolto un’istruttoria incompleta e violato il principio di buona amministrazione. Tuttavia, poiché la sentenza del TAR Lazio è stata annullata dal Consiglio di Stato, i suddetti profili di illegittimità restano, per così dire, “virtuali”, sicché il Tribunale conclude che essi non possono condurre all’annullamento della decisione della Commissione. Infine, il Tribunale osserva che non è stato violato, nella specie, il fondamentale diritto di difesa della società ricorrente, la quale ha potuto fare valere le proprie ragioni sia davanti ai giudici nazionali sia davanti al giudice dell’Unione. (red / UE / BIG ITALY)
