Lugano, 25 giu – Con gli accordi bilaterali tra Svizzera e Comunità europea del giugno 2002 tutti i lavoratori frontalieri in Svizzera sono soggetti all’assicurazione obbligatoria svizzera contro le malattie. Questo vale anche per i famigliari del lavoratore, quando essi non esercitano attività lucrativa. I lavoratori frontalieri che provengono dall’Italia possono però beneficiare – spiega una nota del Patronati Acli Lugano – sia per loro stessi sia i famigliari, del diritto di opzione. Ciò significa che, se lo annunciano ufficialmente, possono rimanere assicurati in Italia. Al riguardo il Canton Ticino, responsabile dei controlli, ha creato un modulo che ogni lavoratore frontaliero che intende optare per l’assicurazione in Italia deve far pervenire entro il termine di 3 mesi. Nonostante l’Amministrazione cantonale abbia fornito singolarmente, ad ogni interessato, il materiale informativo necessario, parecchi lavoratori oggi in attività non hanno esercitato il loro diritto di opzione. Ciò implicherebbe il loro assoggettamento obbligatorio al sistema assicurativo svizzero. Considerato però l’alto numero de persone interessate, l’Autorità federale, ha ritenuto legittimo concedere un periodo supplementare di carattere unico e straordinario, per cui ogni lavoratore non in regola per usufruire del diritto d’opzione, dovrà far pervenire entro il 30 settembre 2008 il modulo TI 1 al seguente indirizzo: Dipartimento della sanità e della socialità Via Ghirighelli 15 a 6501 Bellinzona. Il termine è tassativo e pertanto, se entro il 30 settembre p.v. non sarà inoltrata alcuna comunicazione da parte del lavoratore frontaliero, sarâ decretato l’obbligo d’assicurazione contro le malattie in Svizzera. Di tutto ciò sono stati informati i lavoratori frontalieri e anche i datori di lavoro che hanno alle loro dipendenze del personale frontaliero. I datori di lavoro sono tenuti a fornire al lavoratore frontaliero tutte le informazioni necessarie relative all’adempimento dell’obbligo assicurativo.