Roma, 24 ott – L’articolo 7 interviene, poi, sulla disciplina “civilistica” della legittima difesa e dell’eccesso colposo, introducendo due ulteriori commi all’articolo 2044 c.c.. Il nuovo comma secondo dell’articolo 2044 c.c. specifica che, nei casi della legittima difesa domiciliare, di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto del codice penale, è esclusa in ogni caso la responsabilità di chi ha compiuto il fatto. Oltre alle modifiche alla disciplina della legittima difesa e dell’eccesso colposo il provvedimento interviene su alcune fattispecie di reato: in particolare l’articolo 4 interviene sul reato di violazione di domicilio, inasprendone il quadro sanzionatorio. E’ infatti elevata da sei mesi a un anno nel minimo e da tre a quattro anni nel massimo la pena detentiva per il reato. Analogo inasprimento sanzionatorio è previsto con riguardo all’ipotesi aggravata che ricorre quando la violazione di domicilio è commessa con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato. Tale ipotesi è attualmente sanzionata con la pena della reclusione da uno a cinque anni. Il disegno di legge interviene sia sul minimo che sul massimo edittale, sanzionando tale ipotesi con la pena detentiva da due a sei anni. Il disegno di legge interviene sulla cornice sanzionatoria del delitto di furto in abitazione e di scippo, elevando la pena detentiva (nel minimo dagli attuali tre anni a quattro anni e nel massimo dagli attuali sei anni a sette anni). L’articolo 6 del disegno di legge, infine, interviene sul reato di rapina di cui all’articolo 628 c.p.. La disposizione modifica la cornice sanzionatoria del reato: la pena della reclusione è elevata da 4 a 5 anni nel minimo, mentre resta fermo il massimo fissato a 10 anni. (Roc)
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