Roma, 8 nov – Il rapporto non si estingue se, entro il predetto termine di 180 giorni, viene effettuata un’operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati in forma scritta. Sono operazioni idonee ad “evitare” la dormienza di un rapporto finanziario quelle effettuate dal titolare o suo delegato. A titolo esemplificativo:
-qualunque operazione “attiva” sul rapporto finanziario quale un prelievo, un bonifico, un versamento, una liquidazione parziale, il pagamento con carta di credito o bancomat, etc.;
qualunque operazione “attiva” relativa ad altri rapporti finanziari che lo stesso titolare ha con il medesimo intermediario;
-la comunicazione all’intermediare di voler continuare il rapporto
qualsiasi comunicazione o richiesta all’intermediario concernente il rapporto finanziario (es. richiesta di un libretto di assegno, di aggiornamento contabile, di copia della documentazione bancaria, etc.) Non sono, al contrario, operazioni idonee ad evitare la dormienza di un rapporto finanziario quelle non effettuate dal titolare o da suo delegato. A titolo esemplificativo: le operazioni automatiche (RID ed altri pagamenti automatici);le operazioni provenienti da terzi diversi dal soggetto appositamente delegato (es. l’accredito di bonifici da parte di terzi).Sul sito istituzionale di Consap (www.consap.it), nella apposita sezione dei Servizi all’Economia (www.consap.it/servizi-economia/fondo-rapporti-dormienti/), sono presenti tutte le informazioni riguardanti le modalità operative di presentazione delle istanze di rimborso. Il predetto sito guiderà l’utente ai fini dell’inoltro del modulo di domanda adatto ad ogni tipologia di rapporto dormiente rimborsabile e dei documenti da inviare in allegato ad esso (originali/copie).Di particolare rilevanza è, tra la documentazione da produrre, l’originale Attestazione di devoluzione di somme al Fondo rilasciata dagli Intermediari di cui all’art. 1 del D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116, obbligatoriamente prevista dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 novembre 2010, in quanto comprovante l’avvenuta devoluzione al Fondo dell’importo di cui si chiede il rimborso.La domanda di rimborso può essere presentata direttamente dagli aventi diritto a Consap, senza dover necessariamente ricorrere all’attività di terzi o intermediari.Pertanto, agenzie e/o terzi che contattano gli interessati alla restituzione di importi affluiti al Fondo Rapporti Dormienti non sono stati incaricati né dal Ministero dell’Economia e delle Finanze né da Consap.
Sui rimborsi non sono riconosciuti interessi né vengono applicate spese di alcun tipo. Le domande possono essere presentate in via telematica tramite Portale Unico (http://portale.consap.it/), oppure a mezzo Raccomandata a/r ovvero Raccomandata a mano presso la sede di Consap S.p.A.
Le istanze di rimborso, debitamente compilate e regolarmente sottoscritte, devono necessariamente contenere:il codice IBAN con il relativo Swift Code intestato all’avente diritto, per tutti i richiedenti appartenenti all’Area SEPA;il codice IBAN ed il routing number, per tutti gli accrediti extra Area SEPA;un valido indirizzo e-mail dell’avente diritto, al fine di facilitare le comunicazioni tra gli uffici e il richiedente. Per le modalità di presentazione delle domande e tutte le altre informazioni si invita a consultare la pagina dedicata al seguente link: https://www.consap.it/servizi-economia/fondo-rapporti-dormienti/
