Roma, 24 dic – L’articolo 1, commi 849-872, introdotti al Senato, recano norme volte a favorire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti territoriali, attraverso l’ampliamento della possibilità per gli enti di ottenere delle anticipazioni di cassa. In particolare, si prevede che le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell’Unione europea possano concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. La richiesta di anticipazione di liquidità deve essere presentata dagli enti entro il 28 febbraio 2019, con l’elenco dei debiti da pagare con l’anticipazione medesima. Con ulteriori modifiche introdotte al Senato è stata riconosciuta, ai comuni che nel secondo semestre 2016 abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario, la facoltà di chiedere al Ministero dell’interno, entro il 31 gennaio 2019, un’anticipazione di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza.
(Red)