– Roma, 10 lug – In secondo luogo, il Garante precisa che le amministrazioni devono assicurare l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati pubblicati in rete e garantire il “diritto all’oblio”, cioè una tutela dinamica della riservatezza delle persone (trascorso un certo periodo dalla pubblicazione è opportuno spostare i nominativi in un parte del sito dove non siano più rintracciabili dai motori di ricerca esterni). Nelle graduatorie relative a concorsi o selezioni vanno riportati solo dati pertinenti (elenchi nominativi abbinati ai risultati, elenchi di ammessi alle prove scritte o orali, no a recapiti telefonici, codice fiscale ecc.) E’ sempre vietata la diffusione di informazioni sulla salute del lavoratore o dei familiari interessati. Quanto ai dati biometrici dei lavoratori pubblici, anche nell’ambito del pubblico impiego non è consentito un uso generalizzato dei dati dei dipendenti (impronte digitali, iride) per controllare le presenze o gli accessi sul luogo di lavoro. Il Garante può autorizzare l’attivazione di tali sistemi di rilevazione solo in presenza di particolari esigenze (aree adibite alla sicurezza dello Stato, torri di controllo, conservazione di oggetti di particolare valore) e con precise garanzie (verifica preliminare dell’Autorità, no ad archivi centralizzati, codice cifrato dell’impronta memorizzato solo nel badge del dipendente). Infine, per prevenire la conoscenza ingiustificata di dati da parte di persone non autorizzate, l’amministrazione deve adottare forme di comunicazione con il dipendente protette e individualizzate: inoltrando le note in busta chiusa, inviandole all’e-mail personale o invitandolo a ritirare personalmente la documentazione.
