Roma, 21 set – Il Consiglio dei ministri ha dato via libera a quattro decreti legislativi che recepiscono direttive comunitarie. Sono stati approvati in via definitiva la disciplina sanzionatoria in materia di assegnazione di bande orarie negli aeroporti e l’obbligo d’indicazione degli ingredienti nei prodotti alimentari. Il primo attua l’articolo 14 del regolamento CE 793/2004 che prevede per gli Stati membri di individuare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazioni delle disposizioni contenute sulle modalità di assegnazione delle bande orarie negli aeroporti comunitari. In caso di gravi disservizi a danno degli utenti l’Enac provvederà a irrogare le relative sanzioni. Il secondo provvedimento coordina il decreto legislativo n.114/2006 con la disciplina contenuta nella direttiva 2003/89/CE. Le disposizioni comunitarie prescrivono, senza possibilità di deroghe o esenzioni, l’obbligo di menzionare in etichetta gli ingredienti alimentari che più frequentemente danno luogo ad allergie o intolleranze alimentari. Il precedente decreto legislativo aveva invece lasciate inalterate precedenti esenzioni in materia, consentendo così implicitamente che alcune sostanze allergeniche potessero non figurare in etichetta. Il decreto approvato estende tale obbligo di indicazioni anche per molluschi e lupini la cui prescrizione è, invece, prevista dalla direttiva 2006/142/CE. Sono stati adottati in via preliminare i provvedimenti sull’organizzazione dell’orario di lavoro per le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto e un secondo relativo a qualità e sicurezza per la raccolta del sangue. Nel primo caso viene recepita la direttiva 2002/15/CE che stabilisce prescrizioni minime in materia di organizzazione dell’orario di lavoro per migliorare la tutela della salute e della sicurezza delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, per migliorare la sicurezza stradale e ravvicinare maggiormente le condizioni di concorrenza. La direttiva si applica ai lavoratori mobili alle dipendenze di imprese stabilite in uno Stato membro che partecipano ad attività di autotrasporto di persone e merci su strada. Nel secondo caso, il provvedimento corregge il decreto legislativo n. 191/2005 e molte delle novità introdotte sono volte a coordinare il testo con le innovazioni in materia intervenute per effetto della legge 21 ottobre 2005, n. 219 (recante la nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati). Si va verso un migliore raccordo tra le unità di raccolta, gestite dalle associazione dei donatori, e il sistema nazionale di raccolta e trattamento, affidato alla competenza delle Regioni (che gestiscono anche le procedure di accreditamento). E’ stato completamente riscritto il sistema delle sanzioni penali ed amministrative.
(Caf)