Roma, 21 dic – L’Agenzia delle Entrate ha risposto alla richiesta di chiarimenti inoltrata dai deputati Bucchino e Fedi in merito alla documentazione che deve essere prodotta dai soggetti residenti in Paesi extracomunitari ai fini della detrazione per carichi di famiglia. Il problema rappresentato dai due deputati concerneva il decreto relativo all’estensione delle detrazioni per carichi di famiglia ai residenti all’estero i quali producono redditi in Italia. In particolare Bucchino e Fedi rilevavano come tale decreto non disciplinava in maniera chiara gli adempimenti dei soggetti residenti in Paesi extracomunitari in ordine alla documentazione da presentare per ottenere le detrazioni per carichi di famiglia. Nella lettera di risposta, a firma del Direttore Centrale Vincenzo Busa, l’agenzia chiarisce che da parte dei soggetti non residenti che non vivono in Italia, deve essere prodotta la documentazione richiesta dalla legge validamente formata dal Paese di residenza. Tale documentazione è relativa al grado di parentela del familiare per i quale si intende fruire delle detrazioni, con indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate; al reddito complessivo del predetto familiare, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dal territorio dello Stato di residenza, riferito all’intero periodo di imposta, non superiore a 2.840,51 euro; al non godimento nel Paese di residenza ovvero in nessun altro Paese diverso da questo di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia.
(SEGUE)