Roma, 21 dic – Qualora quindi gli stati civili siano documentati mediante certificati o attestazioni rilasciate dalla competente autorità del Paese di residenza del soggetto, in quanto ad esempio il matrimonio è stato contratto nel Paese di residenza, la relativa documentazione dovrà essere formata nel Paese di residenza, tradotta in italiano e autenticata, come conforme all’originale, dal consolato italiano nel Paese di residenza. Va segnalato inoltre che nel caso di stati civili di soggetti non residenti di origine italiana, qualora risultanti in possesso di autorità italiane (ad esempio, matrimonio contratto in Italia, figli nati in Italia, ecc.), essi possono essere documentati anche mediante certificati o attestazioni resi dalla competente autorità italiana. In tale ultima ipotesi i soggetti non residenti potranno richiedere i relativi certificati anche presso il consolato italiano del Paese di residenza – ovviamente senza la necessità della traduzione in italiano e delle relativa autenticazione.Per quanto riguarda invece la dimostrazione della circostanza che le persone a carico non possiedono redditi eccedenti il limite previsto e che il richiedente non gode, nel Paese di residenza, di alcun beneficio connesso ai carichi di famiglia, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la stessa debba essere resa mediante certificazione proveniente dall’autorità fiscale del Paese di residenza, tradotta in italiano e autenticata, come conforme all’originale, dal consolato italiano nel Paese di residenza.
(Sis)