Roma, 13 mag – “Questo pacchetto di direttive interviene in modo molto significativo e molto ampio sui mercati bancari e finanziari, con la finalità di creare un quadro organico di regolamentazione che abbia diverse finalità: la stabilità e la trasparenza dei mercati, ma anche la tutela dei risparmiatori e degli investitori. Le direttive più significative riguardano sicuramente il processo di realizzazione dell’Unione bancaria europea, che vengono finalmente recepite nel nostro ordinamento e che, come tutti sapete, sono finalizzate a creare un quadro finanziario integrato con l’obiettivo di integrare la stabilità finanziaria e ridurre al minimo il costo del fallimento delle banche”. Lo ha detto al Senato Cecilia Guerra, relatrice del disegno di legge di delegazione europea 2014. “Gli articoli del disegno di legge al nostro esame si occupano dei tre pilastri fondamentali dell’Unione bancaria europea – ha spiegato Guerra – All’articolo 3 è disciplinato il meccanismo di vigilanza unica già operativo nel nostro ordinamento, ma che deve essere recepito per motivi di coordinamento, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, in cooperazione con le autorità di vigilanza nazionale dei Paesi partecipanti; all’articolo 7 abbiamo la disciplina relativa alle crisi bancarie per limitare, attraverso un sistema di sorveglianza armonizzato, sia i pericoli derivanti dalle crisi bancarie, che il ricorso al finanziamento pubblico per salvare gli istituti, con strumenti di carattere preventivo, di intervento immediato e di risoluzione delle crisi. La Commissione è intervenuta, modulando meglio i principi direttivi, in modo tale da garantire uno scambio di informazioni fra l’autorità di risoluzione nazionale delle crisi, cioè la Banca d’Italia, e il Ministero dell’economia e delle finanze cui, secondo le nostre indicazioni, deve appartenere la decisione finale per quanto riguarda gli interventi che hanno impatto sul bilancio o implicazioni di tipo sistemico; Il terzo pilastro è relativo ai sistemi di garanzia dei depositi, di cui si parla all’articolo 6, che innovativamente impone un passaggio da un sistema di contribuzione ex post, in cui i fondi vengono chiamati in caso di necessità, ad un sistema di contribuzione ex ante, in cui i fondi vengono invece versati periodicamente fino ad una percentuale prestabilita dei depositi protetti”.
(Sis)