Mancano pochi giorni all’inizio ufficiale delle scuole e si fanno i conti con le nuove norme sull’obbligo delle vaccinazioni. Dopo giorni di polemiche causate dall’approccio non uniforme delle Regioni (chi ha mandato alle famiglie mail o lettere, chi ha organizzato controlli a casa e chi ha previsto rinvii) e dalle difficoltà riscontrate dalle famiglie italiane a mettersi in regola entro il 10 settembre, arriva un provvedimento urgente del Garante della Privacy per consentire un trattamento dei dati non previsto dalla normativa sui vaccini se non prima del 2019: da oggi gli istituti scolastici e i servizi educativi per l’infanzia potranno trasmettere gli elenchi degli iscritti alle Asl competenti per territorio per consentire la verifica della regolarità vaccinale senza aggiungere oneri burocratici a famiglie e pubblica amministrazione. Tale decisione risponde alla richiesta dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e di numerose altre amministrazioni su scala nazionale che hanno manifestato l’intenzione di effettuare uno scambio automatico di dati sulla regolarità vaccinale – anche in assenza di una specifica norma che lo consentisse – al fine di favorire il rispetto degli obblighi vaccinali nei termini previsti dalla legge.
ELENCHI ALLE ASL – Le scuole – sia quelle pubbliche, sia quelle private – e i servizi educativi per l’infanzia possono trasmettere l’elenco degli iscritti alle aziende sanitarie territorialmente competenti. Tali elenchi potranno essere usati per l’attività di verifica delle singole posizioni e per l’avvio delle procedure previste (ad esempio la convocazione dei genitori), nonché per la pianificazione delle attività necessarie a mettere a disposizione dei genitori la documentazione prevista dal decreto.
AUTOCERTIFICAZIONE – Solo per l’anno scolastico 2017/2018, “per iscrivere i propri figli a scuola basta la copia di una richiesta di prenotazione dei vaccini, dimostrando così la volontà di adempiere all’obbligo vaccinale”, ha precisato il ministro della Salute Beatrice Lorenzin a Sky tg24. Una circolare congiunta del ministero dell’Istruzione e della Salute chiarisce proprio la questione dell’autocertificazione: “Solo per l’anno scolastico 2017/2018, in alternativa alla presentazione della copia della formale richiesta di vaccinazione si potrà autocertificare di aver richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate. Le famiglie con figli che frequentano servizi educativi per l’infanzia o scuole dell’infanzia (incluse quelle private non paritarie) dovranno presentare la documentazione richiesta entro l’11 settembre, atteso che il termine indicato dal decreto-legge (10 settembre 2017) è un giorno festivo”, si legge nella circolare. Quindi, già per l’anno scolastico 2017/2018, a decorrere dal 12 settembre, non potranno accedere ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia i minori i cui genitori/tutori/affidatari non l’abbiano presentata entro i termini. La circolare armonizza le scadenze con i calendari scolastici: nelle scuole dove le lezioni partiranno dopo l’11 settembre, l’accesso sarà garantito ai minori che i cui genitori/tutori/affidatari abbiano presentato la documentazione entro la data di avvio delle lezioni stesse. In caso di autocertificazione, è confermato che la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni dovrà comunque essere prodotta entro il 10 marzo 2018. In caso contrario il minore non potrà più accedere ai servizi.
SCADENZE – La circolare precisa, comunque, che, se il genitore/tutore/affidatario non ha presentato la documentazione richiesta entro l’11 settembre 2017 o, nel caso di dichiarazione sostitutiva della documentazione, entro il 10 marzo 2018, il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali ed escluso dall’accesso ai servizi rimarrà iscritto ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia e sarà nuovamente ammesso ai servizi, successivamente alla presentazione della documentazione richiesta. In ogni caso, la mancata presentazione della documentazione nei termini sarà segnalata, entro i successivi 10 giorni, alla ASL territorialmente competente che avvierà la procedura prevista per il recupero dell’inadempimento. Per chi ha figli iscritti alla scuola del I e II ciclo o nei centri di formazione professionale regionale la documentazione va presentata entro il 31 ottobre 2017 (o entro il 10 marzo per chi ha prodotto un’autocertificazione) e non costituisce requisito di accesso alla scuola. La mancata presentazione della documentazione entro i termini previsti sarà comunque segnalata, entro i successivi 10 giorni, dal dirigente scolastico o dal responsabile del centro di formazione professionale regionale all’ASL territorialmente competente che, avvierà la procedura prevista per il recupero dell’inadempimento. (Red – 1 set)