Roma, 10 apr – “Ogni singolo giudizio richiede necessariamente la valutazione delle peculiarità del caso concreto perché l’adozione di un unico principio di giudizio, come quello stabilito dalla sentenza ‘Grilli’ corre il rischio di favorire una sorta di giustizia di classe” è il ragionamento del procuratore generale, secondo cui “si può anche convenire sul fatto che il criterio dell’autosufficienza può essere preso come parametro di riferimento, ma non si può escludere di rapportarsi anche agli altri criteri stabiliti dalla legge quali la durata del matrimonio, l’apporto del coniuge al patrimonio familiare, il tenore di vita durante il matrimonio”. (Roc)