Roma, 12 lug – “Peraltro, nella già citata Legge federale sull’imposta diretta (LIFD) non vi è alcun riferimento agli immobili situati all’estero. Parimenti, la Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) non menziona l’imposta sulla sostanza o sugli utili da sostanza di beni all’estero. Se ne deduce che la Svizzera applica la normativa interna, mentre nella gerarchia delle fonti, Convenzioni e Trattati prevalgono sulle fonti delle singole nazioni (norma superprimaria) – si legge ancora nella nota -. Gli italiani residenti fiscalmente in Svizzera devono dichiarare i beni posseduti in Italia, che però non devono essere considerati a fini impositivi. La vigente Convenzione tra Italia e Svizzera si estende anche al patrimonio, per cui l’imposta sulla sostanza viola l’Art. 6 del Trattato e nemmeno lo scambio d’informazioni (art. 27 del Trattato) consente tale violazione. Inoltre, la tassazione del valore locativo è un concetto non applicabile agli immobili all’estero già oggetto di tassazione ove l’immobile si trova. Infatti, se il bene in Italia è oggetto di locazione, è in Italia che si pagano le tasse sul reddito derivante dal contratto di locazione, mentre se non è oggetto di locazione non si può procedere a tassare il cosiddetto valore locativo poiché si tratta di una categoria giuridica svizzera che può trovare applicazione solo in territorio elvetico”. (Red)
