Roma, 24 dic – Si riduce di € 2.350.000, dal 2019, lo stanziamento per spese di funzionamento degli istituti del Ministero per i beni le attività culturali dotati di autonomia speciale. Al contempo, si stabilisce l’esonero dall’applicazione delle norme di contenimento delle spese, al fine di consentire a tali istituti di porre in essere processi che permettano una più efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali – consistenti nella tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale –, volta a garantire un incremento delle entrate proprie; si modifica la disciplina volta a contrastare la vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetti diversi dai titolari dei sistemi di emissione dei biglietti (c.d. secondary ticketing), introdotta dalla legge di bilancio 2017. In particolare, si dispone che, dal 1° luglio 2019, i titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominali. Continua a non essere oggetto di sanzione la vendita effettuata da una persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali, ma si introduce ora l’ulteriore condizione che tale vendita deve essere effettuata ad un prezzo uguale o inferiore a quello nominale. La nuova disciplina non si applica agli spettacoli di attività lirica, sinfonica, cameristica, nonché di balletto, prosa, jazz, danza e circo contemporaneo, né alle manifestazioni sportive, per le quali resta ferma la specifica disciplina di settore (commi 1099 e 1100): si proroga (dal 1 °gennaio 2019) al 1° luglio 2019 il termine a decorrere dal quale si prevede: l’avvio del graduale innalzamento degli obblighi di programmazione in opere europee e di investimento in opere europee prodotte da produttori indipendenti da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi e della concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale; l’avvio del graduale innalzamento degli obblighi di programmazione e di investimento in opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte, nell’ambito delle previste quote di programmazione e investimento in opere europee; l’introduzione degli obblighi di investimento e di programmazione in opere europee anche per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta.
(Red)