Bruxelles, 25 mar – Le persone o le imprese vittime del comportamento anticoncorrenziale descritto in precedenza possono adire gli organi giudiziari degli Stati membri per chiedere il risarcimento dei danni subiti. Tanto la giurisprudenza della Corte quanto il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio confermano che, nelle cause dinanzi ai giudici nazionali, una decisione della Commissione costituisce una prova acquisita del sussistere del comportamento e della sua natura illecita. Nel determinare l’importo del risarcimento non è necessario applicare una riduzione per tenere conto delle ammende che la Commissione ha inflitto alle imprese interessate. La direttiva sul risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust, che gli Stati membri erano tenuti a recepire entro il 27 dicembre 2016, fa sì che le vittime di pratiche anticoncorrenziali possano ottenere più facilmente un risarcimento. Maggiori informazioni sulle azioni in tal senso, compresa una guida pratica per quantificare il danno causato da una violazione delle norme antitrust, sono disponibili a questo indirizzo. La Commissione ha predisposto uno strumento che agevola la segnalazione di comportamenti anticoncorrenziali, proteggendo al tempo stesso l’anonimato dell’informatore grazie a un apposito sistema di messaggistica criptata che consente comunicazioni a due vie. (Com / UE)