Roma, 10 gen – L’Agenzia delle Entrate ha risposto così ai due parlamentari: “La documentazione che i soggetti che risiedono in paesi extracomunitari devono produrre, ai fini di cui sopra, deve essere redatta seguendo le modalità indicate nell’art. 2 del regolamento” ma con le seguenti precisazioni: qualora gli stati civili siano documentati mediante certificati o attestazioni rilasciate dalla competente autorità del paese di residenza del soggetto, in quanto ad esempio il matrimonio è stato contratto nel paese di residenza, la relativa documentazione dovrà essere redatta seguendo le modalità previste dall’art. 2 del regolamento in esame (intendendo il paese di origine come quello di residenza). Qualora invece gli stati civili di soggetti non residenti di origine italiana, siano risultanti da atti in possesso di Autorità italiane (ad esempio, matrimonio contratto in Italia, figli nati in Italia, ecc.), essi possono essere documentati anche mediante certificati o attestazioni rese dalla competente Autorità italiana. In tali ipotesi i soggetti non residenti potranno richiedere i relativi certificati anche presso il consolato italiano del paese di residenza. Naturalmente, in tale evenienza, non emerge la necessità della traduzione in italiano e della relativa asseverazione. Per quanto riguarda, invece, la dimostrazione della circostanza che le persone a carico non possiedono redditi eccedenti il limite previsto e che il richiedente non gode, nel paese di residenza, di alcun beneficio connesso ai carichi di famiglia, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la stessa debba essere resa mediante certificazione proveniente dall’autorità fiscale del paese di residenza, da allegare alla domanda di detrazione”.
(Sis)