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SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO: NORME PER NUOVE ASSEGNAZIONI PERSONALE IN SERVIZIO (2)

it@withub.it by it@withub.it
11 Gennaio 2008
in Archivio News dal mondo
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Roma, 11 gen – Nell’impossibilità da parte dell’Ufficio Scolastico di assegnare le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, gli interessati sono rimessi nei termini e possono presentare domanda di mobilità al predetto Ufficio, il quale la acquisisce al Sistema Informativo per l’assegnazione della sede definitiva nel corso delle operazioni di movimento. Ovviamente in questa ipotesi per la compilazione della domanda di mobilità o di passaggio vanno utilizzati i modelli acclusi all’ordinanza ministeriale ricordata. Il personale docente e Ata di ruolo, in servizio all’estero, che aspiri a rientrare nei ruoli metropolitani prima del termine prescritto dal decreto di destinazione deve inviare la domanda al ministero della Pubblica istruzione per il tramite delle rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari in questi termini: entro il 21 gennaio prossimo la presentazione delle domande di restituzione da parte degli interessati alle Rappresentanze diplomatiche e consolari, entro il 24 gennaio la trasmissione delle domande da parte delle Rappresentanze diplomatiche e consolari al ministero della Pubblica istruzione ed entro il 27 gennaio la presentazione della domanda di assegnazione della sede di titolarità, prima delle operazioni di mobilità, direttamente all’Ufficio Scolastico Regionale – Centro Servizi amministrativi della Provincia prescelta. Il personale che ha presentato domanda di rientro anticipato, ai fini dell’assegnazione della sede in territorio metropolitano, dovrà attenersi alle indicazioni riportate al precedente punto. Ovviamente si avvarrà dell’assegnazione di sede che precede il regolare movimento metropolitano il personale che, titolare di sede in Italia e collocato fuori ruolo per la destinazione all’estero, abbia perso la titolarità, avendo prestato un periodo di servizio all’estero superiore ad un triennio. Mentre chi non ha perso la titolarità perché all’estero per un periodo inferiore a tre anni rientra nella sede di titolarità di appartenenza di provenienza.
(Cam)

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