Berna, 24 giu – “Infatti quell’articolo dava, innanzitutto, un’interpretazione autentica alla normativa italiana che regolava le modalità di utilizzo della contribuzione trasferita all’INPS da istituzioni previdenziali estere prevista da convenzioni internazionali di sicurezza sociale –spiega Nardi – Quindi tale articolo considerava corretto il sistema di calcolo già utilizzato dall’INPS anche per le pensioni ottenute con il trasferimento della contribuzione elvetica, ma tuttavia contestato dai pensionati attraverso i loro patronati di fiducia (lo stesso patronato ITAL-UIL ha tuttora pendenti centinaia di ricorsi). In secondo luogo, la stessa norma della Legge Finanziaria 2007 aveva previsto la retroattività della sua efficacia nel senso che la stessa interpretazione autentica si applicava anche in tutti quei casi in cui, pur in presenza di una sentenza favorevole della Corte di Cassazione, il nuovo importo più favorevole della pensione non fosse stato ancora liquidato, ovvero messo in pagamento dall’INPS”.
(SEGUE)