Roma, 14 dic – Il Tribunale potrà ordinare l’allontanamento dalla casa familiare anche di chi è indagato o imputato di lesioni volontarie lievissime nei confronti di figli naturali, di discendenti e ascendenti in generale, nonché del coniuge, anche separato o divorziato, dell’altra parte dell’unione civile, anche cessata, del convivente in modo stabile con cui ha un rapporto affettivo.
È questo il quadro che emerge dalla sentenza n. 236 depositata oggi (relatore Giovanni Amoroso) con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che attribuisce al giudice di pace la competenza sul reato, tentato o consumato, di lesioni volontarie lievissime in danno del figlio naturale.
Nel 2013, con il dl n. 93 convertito nella legge n. 119, il legislatore ha voluto elevare il livello di repressione della violenza domestica prevedendo una serie di misure, compresa quella di trasferire il reato di lesioni lievissime – considerato un reato-spia di violenze più gravi e abituali – dalla competenza del giudice di pace a quella del Tribunale, rendendo così possibile l’adozione di un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, interdetta al giudice di pace essendo una misura cautelare personale. Inspiegabilmente, però, dalla competenza del giudice ordinario è rimasto escluso il reato di lesioni lievissime contro il figlio naturale. Il che ha creato un regime differenziato rispetto al figlio adottivo, ritenuto dalla Corte costituzionale irragionevole oltre che lesivo del principio di uguaglianza, e quindi discriminatorio. (SEGUE)