Il ddl n. 1504 in materia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi (cosiddetto divorzio breve), già approvato dalla Camera dei deputati e all’esame al Senato, all’articolo 1 riduce da tre anni a dodici mesi la durata della separazione per poter presentare domanda di divorzio; la durata è ridotta a sei mesi in caso di separazione consensuale. Il termine decorre dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del tribunale. La Commissione giustizia ha introdotto il divorzio diretto, prevedendo che, anche in assenza di separazione legale, i coniugi possono chiedere al giudice lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando non vi siano figli minori, figli maggiorenni portatori di handicap ovvero figli di età inferiore a ventisei anni economicamente non autosufficienti. L’articolo 2 anticipa lo scioglimento della comunione dei beni al momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati. L’articolo 3 prevede che le nuove disposizioni si applichino ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge. La norma più controversa è quella che introduce il divorzio diretto: Ncd ne chiede la soppressione. (Sis – 12 mar)