Roma, 18 mag – Al terzo punto i penalisti contestano “l’intento abrogativo di tutte le riforme penitenziarie volte ad introdurre (1975) e ad incrementare (1986) l’utilizzo delle misure alternative alla detenzione in carcere” (che sono modi alternativi di esecuzione delle ‘pene’), in base all’erroneo presupposto che “più carcere” significhi “più sicurezza”. Mentre resta provato il contrario e che cioè una cieca, inutile e costosa ‘carcerizzazione’ implica un aumento vistoso della recidiva ed una conseguente riduzione della sicurezza per tutti i cittadini”. “La barbara prospettiva ‘carcerocentrica’ che tutto questo al contrario presume e il dichiarato intento di operare una ‘rivisitazione sistematica e organica di tutte le misure premiali’ e di ‘dare attuazione ad un piano di edilizia penitenziaria che preveda la realizzazione di nuove strutture’ si colloca – spiegano i penalisti – all’interno di una filosofia della pena del tutto antiquata, ed in sé contraria allo stesso postulato costituzionale (art. 27 comma 3 Cost.)”. In quarto luogo, l’UCPI giudica “in alcun modo accettabile la proposta programmatica di elaborazione di una ‘severa ed incisiva legislazione anticorruzione’ fondata ancora una volta anziché sulla riforma delle amministrazioni, sulla semplificazione e sulla efficientizzazione dei controlli amministrativi preventivi, sulla pura repressione penale”. (SEGUE)