Milano, 22 mar – Per il rientro dei cervelli, agevolazioni fiscali solo se ci si cancella dall’ anagrafe dei residenti all’ estero (Aire). È questo in estrema sintesi il chiarimento fornito, ieri, in commissione finanze della camera, da Massimo Bitonci, sottosegretario al ministero dell’ economia, in risposta a una interrogazione di Giulio Centemero (Lega), sulla vicenda degli accertamenti nei confronti di ricercatori italiani rientrati con le agevolazioni fiscali che in sede di controllo si sono visti negare il bonus fiscale, proprio per mancanza del requisito della residenza in Italia. “Per i docenti o ricercatori italiani che fanno rientro nel Paese”, si legge nella risposta, “la mancata cancellazione dall’ Anagrafe della popolazione residente nel periodo antecedente il trasferimento della residenza fiscale preclude l’ accesso all’ agevolazione, legittimando, in conformità delle norme vigenti ed alla luce della prassi emanata, il recupero del beneficio fiscale eventualmente fruito”. Secondo l’ amministrazione finanziaria – scrive Italia Oggi –
con la circolare 17/2017 è stato ribadito che così come per le altre forme agevolative è richiesto che prima del trasferimento nel territorio dello stato, la persona fisica abbia mantenuto la residenza fiscale all’ estero per un periodo di tempo minimo, variabile a seconda della agevolazione interessata. In particolare, nell’ individuare i soggetti che possono beneficiare degli incentivi, le diverse norme richiedono che questi trasferiscano la residenza in Italia ai sensi dell’ articolo 2, dpr 917/86. Il venire meno di uno dei requisiti dell’ articolo 2 tra cui la residenza in Italia per un periodo di almeno 183 giorni di anno solare fa venire meno il titolo all’ agevolazione legittimando il recupero da parte dell’ Agenzia. Nonostante il chiarimento Bitonci aggiunge che: “Si fa presente che sono allo studio ipotesi di modifiche normative al fine di semplificare l’ accesso dei docenti e ricercatori all’ agevolazione in commento”. (Kgn)