Roma, 2 apr – Il provvedimento inoltre introduce l’obbligo per il giudice – se sono in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative all’affidamento di minori o relative alla responsabilità genitoriale – di trasmettere senza ritardo al giudice civile i provvedimenti adottati nei confronti di una delle parti, relativi ai delitti di violenza domestica o di genere; modifica la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa per consentire al giudice di garantire il rispetto della misura coercitiva attraverso procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (braccialetto elettronico); prevede una serie di obblighi di comunicazione alla persona offesa da un reato di violenza domestica o di genere e al suo difensore relativi all’adozione di provvedimenti di scarcerazione, di cessazione della misura di sicurezza detentiva, di evasione, di applicazione delle misure dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di revoca o la sostituzione di misure coercitive o interdittive a carico dell’indagato. Con riguardo agli interventi sul codice penale il testo prevede: l’inasprimento della pena per i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi; atti persecutori; violenza sessuale; una fattispecie aggravata speciale (pena aumentata fino alla metà) quando il delitto di maltrattamenti è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi; un’aggravante (pena aumentata fino a un terzo) quando gli atti sessuali siano commessi con minori di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi; la rimodulazione e l’inasprimento delle aggravanti quando la violenza sessuale è commessa in danno di minore; è inoltre esteso il campo di applicazione delle aggravanti dell’omicidio aggravato dalle relazioni personali; l’inserimento nel codice penale della nuova fattispecie del delitto di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, punito con la reclusione da 8 a 14 anni. Quando dalla commissione di tale delitto consegua l’omicidio si prevede la pena dell’ergastolo; l’esclusione del delitto di atti sessuali con minorenne dal catalogo dei reati punibili a querela della persona offesa. Tale delitto sarà dunque, sempre, procedibile d’ufficio: l’inserimento del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi nell’elenco dei delitti che consentono nei confronti degli indiziati l’applicazione di misure di prevenzione. Introdotta con un emendamento la fattispecie di reato del revenge porn, che punisce la pubblicazione via web di immagini intime dell’ex compagna. (PO / SEGUE)