Roma, 27 nov – Secondo il deputato Pd eletto all’estero “si tratta di una norma universale il cui unico vincolo ai fini della corresponsione dell’importo aggiuntivo è l’accertamento di due requisiti: l’importo complessivo delle pensioni (nel caso delle pensioni in convenzione deve essere presa in considerazione anche la pensione estera) che non deve superare il trattamento minimo e i redditi assoggettabili ad Irpef del titolare e del coniuge (il pensionato non deve possedere un reddito complessivo individuale assoggettabile all’Irpef relativo all’anno stesso superiore ad una volta e mezza il predetto trattamento minimo e, se coniugato, un reddito complessivo coniugale superiore a tre volte il medesimo trattamento minimo). Invece esclusi dal beneficio, ci ricorda l’Inps tutti gli anni a dicembre con una sua circolare (circolare che stranamente non è stata emanata nel 2007 e forse non sarà emanata anche quest’anno), sono i titolari di pensione italiana residenti all’estero che in virtù di quanto stabilito dalla convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni fiscali stipulata dall’Italia con il loro Paese di residenza hanno fatto domanda di detassazione della pensione italiana. Si tratta di una decisione giuridicamente infondata, non prevista – sottolinea il parlamentare eletto nella Ripartizione nord e centro America – da nessuna norma legislativa e non giustificata da alcuna inferenza logico-deduttiva”.
(Sis)